PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 528-bis. - (Esclusione di punibilità). - Non sono punibili per i reati previsti e puniti dall'articolo 528 i titolari e gli addetti delle biblioteche pubbliche i quali, nell'esercizio delle proprie mansioni, selezionano, custodiscono e consegnano testi custoditi nelle biblioteche.
      Ai fini del presente articolo si considerano pubbliche le biblioteche gestite direttamente o indirettamente, anche tramite convenzioni, da enti pubblici».

Art. 2.

      1. All'articolo 529 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Agli effetti della legge penale, si considerano ottenuti per motivi di studio gli scritti, i disegni, le immagini o altri oggetti comunque reperiti presso le biblioteche pubbliche, come definite dal secondo comma dell'articolo 528-bis».